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La riduzione della TARI vale solo per i non morosi?

lentepubblica.it • 8 Settembre 2020

riduzione-tari-non-morosiLa riduzione della TARI vale solo per i non morosi? Ecco la risposta ad un quesito posto sull’argomento da parte di un Ente Locale.


Questo qui di seguito il quesito:

Il nostro Comune vorrebbe inserire un’agevolazione TARI per le utenze non domestiche a seguito dell’emergenza Covid in linea con quanto dettato da ARERA.

Si tratta di un abbattimento del 25% della tariffa; si vorrebbe però vincolare la concessione di tale riduzione alla regolarità dei pagamenti delle utenze.

A Vostro parere è corretto inserire il suddetto vincolo oppure per il solo fatto di essere stati costretti alla chiusura forzata, i titolari delle imprese agevolabili hanno diritto a tale agevolazione, a prescindere quindi dal fatto che abbiano ottemperato agli obblighi tributari ai fini TARI nei confronti del Comune?

Le modalità di erogazione delle agevolazioni

Per quanto concerne le modalità di erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze non domestiche, l’Autorità, con la Deliberazione n. 158/2020 ha introdotto un meccanismo ispirato al principio “chi inquina paga”, posto che le agevolazioni elencate di seguito sono determinate in base ai periodi di chiusura delle varie attività.

Nel dettaglio, l’Autorità ha suddiviso le utenze non domestiche in 4 tabelle, contenute nell’Allegato alla Deliberazione n. 158, dove sono riportate le categorie ex Dpr. n. 158/1999 e i codici Ateco delle attività.

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La riduzione della TARI vale solo per i non morosi?

Riguardo alla casistica riportata all’interno del quesito, cioè la possibilità di vincolare l’erogazione della riduzione alla regolarità dei versamenti effettuati, occorre precisare che tale vincolo è stato introdotto da Arera per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della citata Deliberazione n. 158:

“In caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione risulta evidenziata dal gestore nell’avviso di pagamento o nella fattura inviata all’utente”.

Con riferimento al caso di specie, l’Ente può quindi procedere con l’erogazione delle agevolazioni nella modalità prospettata all’interno del quesito. Si consiglia anche di valutare l’applicazione della possibilità di compensare l’ammontare rimasto insoluto con l’importo delle agevolazioni da erogare. Applicando dunque lo stesso procedimento disposto da Arera per le utenze domestiche.

Sul punto, si riporta l’opinione espressa da Ifel nella Nota di approfondimento del 31 maggio 2020:

la delibera 158 (…) interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti (…) in proposito, qualsiasi scelta che si spinga oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 si può liberamente applicare dai Comuni. Con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame.

Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni Arera”.

Risposta al quesito tratta da Anci Risponde (Ancitel).

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari Enti Locali
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